La Regione del Veneto, con nota del 23 settembre 2026, ha trasmesso le nuove misure di controllo e sorveglianza finalizzate a prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sul territorio regionale.
Le misure dovranno essere applicate fino al 15 marzo 2027, salvo diversa comunicazione della Regione in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per l’attività venatoria figurano quelle relative all’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi.
Nelle aree del territorio regionale che non ricadono nelle Zone B e nelle eventuali zone di restrizione, compresa la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR), l’utilizzo dei richiami vivi rimane consentito sia negli appostamenti fissi sia negli appostamenti temporanei.
Nelle Zone B e nelle zone di restrizione, compresa un’eventuale ZUR, è invece sospeso l’utilizzo dei richiami vivi negli appostamenti temporanei. In tali aree l’utilizzo rimane consentito negli appostamenti fissi, a condizione che i richiami siano sottoposti alla prevista sorveglianza per la ricerca del virus dell’influenza aviaria.
Per gli appostamenti fissi situati nelle Zone B, i richiami devono inoltre rimanere presso il luogo di utilizzo e non possono essere spostati senza preventiva autorizzazione e verifica del Servizio veterinario competente.
Il provvedimento contiene anche specifiche disposizioni riguardanti la biosicurezza negli allevamenti, la sorveglianza dell’avifauna selvatica e l’immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B, compresa quella destinata alle prove cinofile.
Le misure potranno essere ulteriormente modificate sulla base dell’andamento epidemiologico dell’influenza aviaria.